A COSA SERVE LA RINUNCIA ALL’EREDITA’?
Finchè non accetta l’eredità , in forma espressa o tacita che sia, il chiamato all’eredità non può essere considerato erede.
Quindi egli non risponde dei debiti lasciati dal defunto, e ogni richiesta inoltratagli dai creditori del defunto deve ritenersi illegittima e non dovuta.
ENTRO QUANDO SI PUO’ FARE LA RINUNCIA ALL’EREDITA’?
La rinuncia all’eredità va fatta entro dieci anni dall’apertura della successione, ( ossia dal decesso).
E’ fatta salva la possibilità, per eventuali terzi interessati, di rivolgersi al tribunale affinchè, con provvedimento motivato, riduca tale termine.
Se l’erede si trova nel possesso di uno o più beni del defunto, ( così come succede di norma, a un figlio convivente con un genitore),
il termine per la rinuncia è molto più breve.
In particolare questi deve:
- Entro tre mesi dal decesso, effettuare l’inventario dei beni in suo possesso;
- Nei successivi 40 giorni, effettuare la dichiarazione della rinuncia all’eredità.
Se in suddetti termini non vengono rispettati, il soggetto in questione, si considera erede puro e semplice.
La rinuncia all’eredità, può, infine, avvenire anche con un “comportamento tacito”:
il caso di chi fa decorrere dieci anni dall’apertura della successione,
senza manifestare alcuna volontà di accettare la stessa.
QUANDO SI PUO’ FARE LA RINUNCIA ALL’EREDITA’?
Il primo caso è quello di chi, pur possedendo uno o più beni del defunto, non provvede ad effettuare l’inventario, nei 3 mesi successivi al decesso,
oppure nei 40 giorni successivi all’inventario, non dichiara di voler rinunciare all’eredità.
La seconda ipotesi in cui non è possibile più rinunciare all’eredità,
si verifica quando l’erede pone in essere uno dei comportamenti che implicano l’accettazione tacita dell’eredità.
Tali sono tutte quelle condotte incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità ad esempio:
- La vendita di un bene del defunto;
- Il prelievo dal conto corrente del defunto;
- La riscossione dei crediti del defunto, (esempio il canone dell’affitto);
- Il pagamento dei debiti del defunto con denaro di quest’ultimo;
- L’accatastamento in proprio favore di un immobile del defunto;
- La locazione di un immobile del defunto.
In entrambi i casi, essendo avvenuta, seppur in forma tacita, l’accettazione dell’eredità, il chiamato si considera erede puro e semplice,
e non potrà rinunciare più alla successione.
Il che significa che sarà responsabile dei debiti del defunto.
La responsabilità però è “pro quota”, ossia proporzionale alla percentuale di eredità ricevuta.