BONUS IMU PER LE IMPRESE TURISTICHE

Bonus Imu per le imprese turistiche,

le Entrate spiegano quando e come fare domanda

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che chiarisce come fare domanda per il bonus Imu per le imprese turistiche.

Scopriamo, nel dettaglio, anche quando inoltrare la richiesta e a chi spetta.

Il bonus Imu per attività turistiche è un credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu

per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia

e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.

Bonus Imu, a chi spetta?

Il bonus Imu spetta alle imprese turisticche e ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,

le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

È necessario che proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate e devono aver subito una diminuzione del fatturato

o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come fare domanda per il bonus Imu

Per ottenere il bonus Imu per imprese turistiche bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate,

tramite i suoi canali telematici, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea

“Temporary Framework”.

Quando fare domanda per il bonus Imu

L’autodichiarazione per ricevere il bonus Imu andrà inviata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate telematicamente.

L’operazione può essere svolta direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato nella finestra temporale che va dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni.

Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento 

– o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022.

Una volta ricevuto l’ok,

a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

 

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