POLIZZA ASSICURATIVA DI 10 ANNI
PER I VIZI DELL’IMMOBILE IN COSTRUZIONE:
LE NOVITÀ
Si conclude, finalmente, l’iter del complesso procedimento legislativo volto ad assicurare la piena protezione dell’acquirente
nel caso degli immobili in corso di costruzione, iniziato nel lontano 2005, con la pubblicazione del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, rubricato “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”,
istitutivo dell’obbligo, per il costruttore, ai sensi del relativo articolo 4, di stipulare a beneficio di chi acquista, a pena di nullità del negozio di compravendita, una polizza assicurativa indennitaria per i vizi dell’edificio.
Il decreto interministeriale, che definisce nel dettaglio lo schema di polizza che le parti dovranno sottoscrivere, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
si aggiunge al Decreto del Ministero della Giustizia n. 125 del 06 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 agosto,
sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, che rappresenta l’altro tassello delle garanzie previste dalla legge per chi intende acquistare un immobile in costruzione.
Cosa contiene la polizza
La norma sulla stipula della polizza (Articolo 1 del richiamato Decreto Interministeriale) prevede l’obbligo, in capo al costruttore dell’immobile,
di contrarre e consegnare all’acquirente, al momento del trasferimento della proprietà,
ed a pena di nullità del contratto che può essere rilevata unicamente dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale,
con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, elaborata sulla base dello schema tipo contenuto nell’”Allegato A – Schema Tipo“.
Aggiunge la disposizione che le clausole previste nel modello standard di cui all’“Allegato A – Schema Tipo”,
costituiscono il contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.
Ancora, ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, la polizza così elaborata è finalizzata alla copertura dei danni materiali e diretti all’immobile,
compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Una idonea garanzia
Infine, secondo quanto previsto dal successivo n. 4 dell’articolo 1, la somma assicurata e i massimali devono essere determinati in modo tale da fornire
idonea garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all’articolo. 1669 del codice civile e dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
Quanto alle procedure di stipula, con l’intento specifico di semplificare al massimo gli adempimenti burocratici ed amministrativi e di agevolare la messa in copertura,
il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’“Allegato B – Scheda Tecnica”,
nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’“Allegato C – Attestazione di conformità”.
Copia della polizza e dell’“Attestazione di Conformità” saranno consegnate dal contraente al Notaio, al momento del rogito.
In caso di inadempimento all’obbligo, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto,
conserva inalterato il diritto di escutere la fideiussione regolamentata, appunto, dal richiamato Decreto n. 125/2022.