USUCAPIONE ED EDILIZIA POPOLARE:
LE REGOLE IMMOBILIARI AGGIORNATE RISCHIANO DI ESSERE UN PROBLEMA.
Vi è la possibilità di usucapire immobili appartenenti all’Istituto Autonomo Case Popolari?
La Cassazione fa chiarezza con una risposta definitiva
È una domanda che in molti si pongono ed in questo articolo cercheremo di fornire una risposta sulla base di quanto stabilito recentemente dalla Cassazione.
Quello che ci si chiede è se sia possibile effettuare usucapione su un immobile di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari.
Proprio in virtù del fatto che tale quesito è diventato sempre più frequente, è arrivata una definitiva replica da parte della Cassazione
sulla base di quanto previsto dal diritto di proprietà e anche del significato specifico del concetto stesso di usucapione;
questo, in particolar modo, per quanto concerne gli immobili di edilizia popolare.
USUCAPIONE DI UN IMMOBILE DI EDILIZIA POPOLARE,
È POSSIBILE O NO?
COSA HA STABILITO LA LEGGE
Ebbene fatta questa premessa arriviamo al dunque ovvero a quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza 19951, sezione Terza del 12.07.2023:
non è considerato ammissibile usucapire immobili dell’Istituto Autonomo Case Popolari, in quanto essi sono ritenuti patrimonio ‘indisponibile’.
La ragione è legata proprio alla natura di questi beni destinati a soddisfare il bisogno primario di un’abitazione per persone in condizioni di indigenza economica.
Alla sentenza si è arrivati in seguito al ricorso di una persona che ha chiesto al giudice di dichiarare l’usucapione di un locale sottotetto destinato in origine a lavanderia, che aveva occupato.
La richiesta è stata contestata dall’Istituto Autonomo Case Popolari che ha sottolineato l’appartenenza dell’immobile in questione al patrimonio indisponibile e, dunque, non usucapibile.
Il caso è arrivato in Cassazione dopo che la domanda è stata rigettata dal tribunale e dalla corte d’appello.
Il ricorrente ha ribadito che si trattasse di immobile usucapibile poiché, trattandosi di un sottotetto, non fosse idoneo alle esigenze abitative dell’edilizia popolare.
LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Analizzata la documentazione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso.
Il motivo è stato ben spiegato: non è possibile sottrarre alla pubblica destinazione i beni appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale.
A meno che non sussista uno specifico provvedimento ad hoc; questo va di fatto ad annullare la possibilità di applicare l’usucapione.
Inoltre questo vale anche per i locali di pertinenza.
Nel caso in questione il locale rappresenta una pertinenza di appartamenti non trasferiti e destinati a persone con specifiche esigenze abitative,
pertanto deve restare a disposizione.