SFRATTO PER MOROSITÀ: DIFFERENZE FRA LOCAZIONE A USO ABITATIVO O COMMERCIALE

Che cosa succede se si paga l’affitto in ritardo?

Si può rischiare lo sfratto?

La risposta è sì, ma le modalità cambiano in base al tipo di contratto di locazione.

La prima grande differenza è fra affitto a uso abitativo e affitto a uso commerciale: nel primo caso, dopo 20 giorni di ritardo,

il proprietario dell’immobile può avviare le procedure di sfratto, nel secondo caso non esistono termini temporali prestabiliti e

la valutazione spetta la giudice incaricato. Approfondiamo meglio le due diverse situazioni.

Pagamento in ritardo per locazione a uso abitativo

Come anticipavamo, in caso di locazione a uso abitativo, il locatore può avviare le procedure di sfratto inviando un’intimazione di sfratto

per morosità a partire dal 21 giorno di ritardo nel pagamento.

Questo non significa però che il conduttore, vale a dire l’inquilino, perderà immediatamente e inevitabilmente la casa,

bensì egli avrà la possibilità di sanare la sua situazione e continuare a occupare l’immobile.

Una volta ricevuta un’intimazione di sfratto per morosità l’inquilino ha diverse strade da imboccare davanti a sé e può:

  • saldare il dovuto prima dell’udienza, bloccando così la procedura di sfratto avviata, che a quel punto smette di avere ragione d’essere;
  • proporre un’opposizione allo sfratto, basata su ragioni che dovranno poi essere argomentate;
  • richiedere il termine di grazia, vale a dire una proroga di 90 giorni di tempo per sanare la propria posizione. Il termine di grazia può essere richiesto dall’inquilino moroso al massimo tre volte nel corso di un quadriennio.

Pagamento in ritardo per locazione a uso commerciale

Per la locazione a uso commerciale non esiste un termine temporale definito per avviare una procedura di sfratto,

bensì la legge parla di inadempimento “di non scarsa importanza”, la cui definizione si presta a valutazioni soggettive.

È infatti il giudice a valutare ed esprimersi caso per caso, considerando diversi elementi quali:

la condotta dell’inquilino sino a quel momento (in passato è stato puntuale nei pagamenti?);

il comportamento dell’affittuario in seguito alla ricezione della notifica dell’atto di sfratto (ha cercato di sanare prontamente la sua situazione?);

l’entità dell’inadempimento in rapporto ai canoni sino a quel momento corrisposti (se la somma non versata è bassa rispetto al versato si riducono le possibilità di chiedere lo sfratto).

Analizzata la situazione il giudice valuterà quindi se si può procedere o meno con lo sfratto.

 

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