I poteri dell’amministratore di condominio

Cosa fare nel caso di opere illegittime all’interno di un condominio? 

In una situazione del genere, si crea un conflitto tra pubblica amministrazione e singolo condomino responsabile che,

in genere, non coinvolge la restante parte dei condomini.

In alcuni casi però, il condominio può pretendere l’eliminazione dei manufatti se questi ledono gli interessi condominiali.

I casi in cui le opere abusive danneggiano gli interessi condominiali

Per questo motivo si può affermare che, ad esempio, se il proprietario esclusivo del lastrico solare, costruisce nuovi piani,

in assenza della concessione edilizia, dovrà comunque versare agli altri condomini l’indennità prevista dalla norma.

Si considerano illegittime (anche se è stato concesso il permesso di costruire) le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva del condomino,

che comportano un danno estetico alla facciata dell’edificio condominiale.

La realizzazione di una veranda che determina un’alterazione della facciata del fabbricato,

dando luogo a discordanze nel prospetto, modificandone l’unità stilistica.

Si tratta infatti di opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva a danno del decoro architettonico dell’edificio, quindi vietate ai sensi dell’art. 1122 c.c.

Bisogna infine considerare se una norma del regolamento di condominio, predisposta dal costruttore ed accettata da tutti i condomini

(o, comunque, votata in assemblea dalla totalità dei condomini), vieta la realizzazione di qualsiasi opera negli spazi privati,

in tale caso le eventuali costruzioni fatte in violazione del regolamento, anche se legittime sotto il profilo urbanistico, dovranno essere demolite.

Il ruolo dell’amministratore

In materia di abusi edilizi l’amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per far rimuovere eventuali costruzioni abusive,

senza preventiva delibera dell’assemblea.

Secondo la recente giurisprudenza, l’amministratore di condominio può agire in prima persona sugli abusi edilizi commessi in condominio.

La denuncia di un abuso edilizio rientra, infatti, tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio in condominio,

ovvero nei poteri attribuiti all’amministratore.

Infatti, incombe sull’amministratore il dovere di salvaguardare gli interessi del condominio,

sia nei confronti dei singoli condomini che nei confronti dei terzi,

tutelando l’integrità della cosa comune ovvero agendo in giudizio per la conservazione delle parti comuni.

Possiamo affermare dunque che è legittima (e per certi versi doverosa) l’azione legale dell’amministratore,

posta in essere anche in assenza di specifica autorizzazione assembleare, nei confronti di chi ha realizzato opere edilizie abusive.

Anzi, un’eventuale inerzia potrebbe essere fonte di responsabilità e configurare un comportamento idoneo,

a giustificare la revoca del mandato da parte dell’assemblea dei condomini.

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