INCOMPATIBILITÀ TRA L’ATTIVITÀ DI AGENTE IMMOBILIARE E QUELLA DI MEDIATORE CREDITIZIO:
A DECRETARLO È LA COMMISSIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA: LA NORMA SULL’INCOMPATIBILITÀ DEGLI AGENTI IMMOBILIARI È CORRETTA,
CHIUSA LA PROCEDURA D’INFRAZIONE.
LA SODDISFAZIONE DI FIMAA.
La Commissione Europea, rispondendo in via ufficiale a Fimaa –
Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia –
ha comunicato di aver esaminato l’articolo 4 della Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (Legge europea 2019-2020) e di avere chiuso la procedura di infrazione 2018/2175 in materia di incompatibilità per la professione di agente immobiliare, il 20 giugno 2022.
La norma che ha consentito di mettere un punto alla procedura di infrazione è stata quella dell’articolo 4 della Legge europea 2019-2020,
in vigore dal 01/02/2022, come sostenuto da Fimaa e da altre Associazioni del settore della mediazione.
L’incompatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di mediatore creditizio
Secondo l’organo esecutivo europeo, l’Italia, con il citato articolo 4, ha esercitato correttamente le restrizioni che possono essere imposte dagli Stati
per le professioni regolamentate nell’esercizio di attività congiunte o in partenariato, senza tuttavia violare il dettato europeo.
La Commissione UE, nonostante la denuncia presentata da un’altra associazione italiana degli agenti immobiliari a febbraio 2022
in merito alla riforma introdotta dalla Legge europea 2019-2020, denuncia che prospettava un aggravamento della citata procedura di infrazione,
ha riscontrato che l’incompatibilità tra agente immobiliare e collaboratore di società di mediazione creditizia “è piuttosto limitata nella pratica”
e pertanto tale denuncia non è stata presa in considerazione dalla Commissione Europea.
Il commento di Santino Taverna
Il presidente nazionale Fimaa Santino Taverna ha affermato che:
La decisione della Commissione Europea di chiudere la procedura di infrazione il 20 giugno 2022, basandosi sulla proposta emendativa alla Legge Europea 2019-2020 da noi sostenuta e in vigore dal 01/02/2022 fino al 26/08/2022, dimostra, ancora una volta, la bontà del nostro operato e la conformità al dettato europeo della nostra richiesta di incompatibilità tra agente immobiliare e collaboratore di società di mediazione creditizia.
Alla luce della chiarezza normativa fatta dalla Commissione Europea in materia ci aspettiamo che il Governo riconsideri la norma introdotta, a sorpresa ed in sordina, con il Ddl Concorrenza 2021 a fine luglio.
Ha, poi, concluso:
Una norma fatta passare da qualche diretto interessato come chiesta da tutto il settore, quando in realtà va nell’interesse di pochi grandi gruppi imprenditoriali e a danno delle piccole realtà imprenditoriali e soprattutto a danno dei dogmi della professionalità e competenza da sempre sostenuti da Fimaa.
La norma ha previsto inoltre che le società di mediazione creditizia, senza dover costituire alcuna altra società compartecipata o un semplice ramo aziendale, possano esercitare contemporaneamente l’attività di mediazione creditizia e quella “accessoria” di “agente immobiliare”,
mentre ciò non è consentito agli agenti immobiliari, sia che siano strutturati come persone fisiche o come società di persone e capitali.
“Un favore quindi riservato a poche realtà, un pregiudizio alla professionalità di tutti coloro che operano da tempo con competenza e formazione continua
e che vedono la loro attività professionale relegata ad essere considerata un’attività accessoria a quella principale di mediazione creditizia“,
conclude Fimaa nel suo Comunicato Stampa.