PULIZIE CONDOMINIALI:
COME METTERSI D’ACCORDO TRA CONDOMINI
Le pulizie condominiali sono spesso oggetto di discussione all’interno dei condomini,
sia per quanto riguarda la suddivisione delle spese, sia sui turni di ciascuno nel caso in cui non ci si affidi a delle imprese esterne,
ma se ne occupino singoli condomini.
Vediamo com’è regolamentata questa materia.
Pulizie condominiali, cosa implicano
Prima di addentrarci nel chi fa le pulizie condominiali e perché spesso nascono dispute rispetto a come vanno svolte,
premettiamo che per pulizie condominiali si intende una serie di operazioni da svolgere all’interno dello stesso condominio.
Eccole:
- Spazzatura pavimenti
- Lavaggio pavimenti
- Spazzatura cortili interni ed esterni
- Spazzatura cantina
- Lavaggi vetri e davanzali
In casi particolari, è previsto il lavaggio completo dell’ascensore e la lucidatura del pavimento.
A chi affidarle
Nelle assemblee condominiali si decide a chi affidare le pulizie delle parti comuni del condominio,
se affidarla a un’impresa esterna oppure se optare per una pulizia a turni da parte dei singoli condomini.
Quest’ultima opzione, però, funziona fino a quando tutti i condomini fanno quello che devono,
ma quando per i più svariati motivi qualcuno salta il suo turno si scatenano battibecchi e discussioni.
Pulizie condominiali: cosa dice la normativa
Ecco cosa dice il codice civile in merito alle pulizie condominiali.
L’articolo 1117 del codice civile spiega le scale sono di proprietà dei condomini, compresi quelli che hanno gli appartamenti al piano terreno.
Tutti, quindi, devono contribuire alla pulizia, manutenzione e ricostruzione delle scale,
e le spese devono essere sostenute e ripartite tra tutti.
Dato che la pulizia è assimilabile a una vera e propria manutenzione, i criteri di spesa da applicare sono quelli previsti dall’art. 1124 c. c.:
“Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano,
e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascuno”.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.
Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati