COMODATO D’USO:
IL COMODATARIO PUÒ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE?
Chi vive in comodato d’uso gratuito in un appartamento o in un immobile situati all’interno di un condominio
può partecipare alle assemblee condominiali o spetta al legittimo proprietario?
Il dubbio è legittimo dal momento che le decisioni prese durante le assemblee potrebbero condizionare la vita anche a un inquilino in comodato d’uso.
Ma prima di mettere a fuoco cosa può fare o non fare chi vive in comodato d’uso
cerchiamo di capire cos’è e come funziona.
Comodato d’uso: cos’è e come funziona
Il comodato d’uso è un contratto che, spesso, viene utilizzato in amicizia o tra parenti,
per cedere in prestito un’abitazione o altro.
Il primo comma dell’articolo 1803 del codice civile regola il comodato d’uso,
rapporto nel quale un comodante consegna a un comodatario un bene mobile o immobile, perché se ne serva.
Il contratto può stabilire la durata del rapporto o la tipologia d’uso che il comodatario ne può fare,
una volta scaduti i termini l’accordo sarà da considerarsi terminato.
Al termine, il comodatario dovrà restituire l’accesso e l’uso dell’abitazione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.
Comodato d’uso e assemblea condominiale
Secondo la giurisprudenza, il comodatario ha diritti equiparabili a quelli del conduttore nell’ambito del contratto di affitto e,
quindi, in alcuni casi può partecipare alle riunioni dell’assemblea condominiale e votare.
L’articolo 10, primo comma, della legge 392/78, regolamenta il diritto dell’inquilino di intervenire e votare,
nel caso in cui si debba deliberare su argomenti che impattino direttamente suo vivere nel condominio,
argomenti quali spese e modalità di gestione di riscaldamento e condizionamento.
Mentre, il secondo comma dello stesso articolo spiega come possa partecipare, ma senza votare,
alle assemblee volte a modificare i servizi comuni.
Può accadere che il comodatario non venga convocato dall’amministratore di condominio,
ma cosa succede in questo caso?
Quanto stabilito in assemblea è comunque valido.
Ma in caso di dubbio,
l’amministratore può sempre scegliere di convocare sia il proprietario sia il comodatario.