COMODATO D’USO

COMODATO D’USO:

IL COMODATARIO PUÒ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE?

Chi vive in comodato d’uso gratuito in un appartamento o in un immobile situati all’interno di un condominio

può partecipare alle assemblee condominiali o spetta al legittimo proprietario?

Il dubbio è legittimo dal momento che le decisioni prese durante le assemblee potrebbero condizionare la vita anche a un inquilino in comodato d’uso.

Ma prima di mettere a fuoco cosa può fare o non fare chi vive in comodato d’uso

cerchiamo di capire cos’è e come funziona.

Comodato d’uso: cos’è e come funziona

Il comodato d’uso è un contratto che, spesso, viene utilizzato in amicizia o tra parenti,

per cedere in prestito un’abitazione o altro.

Il primo comma dell’articolo 1803 del codice civile regola il comodato d’uso,

rapporto nel quale un comodante consegna a un comodatario un bene mobile o immobile, perché se ne serva.

Il contratto può stabilire la durata del rapporto o la tipologia d’uso che il comodatario ne può fare,

una volta scaduti i termini l’accordo sarà da considerarsi terminato.

Al termine, il comodatario dovrà restituire l’accesso e l’uso dell’abitazione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

Comodato d’uso e assemblea condominiale

Secondo la giurisprudenza, il comodatario ha diritti equiparabili a quelli del conduttore nell’ambito del contratto di affitto e,

quindi, in alcuni casi può partecipare alle riunioni dell’assemblea condominiale e votare.

L’articolo 10, primo comma, della legge 392/78, regolamenta il diritto dell’inquilino di intervenire e votare,

nel caso in cui si debba deliberare su argomenti che impattino direttamente suo vivere nel condominio,

argomenti quali spese e modalità di gestione di riscaldamento e condizionamento.

Mentre, il secondo comma dello stesso articolo spiega come possa partecipare, ma senza votare,

alle assemblee volte a modificare i servizi comuni.

Può accadere che il comodatario non venga convocato dall’amministratore di condominio,

ma cosa succede in questo caso?

Quanto stabilito in assemblea è comunque valido.

Ma in caso di dubbio,

l’amministratore può sempre scegliere di convocare sia il proprietario sia il comodatario.

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