GLI OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE E DEL VENDITORE
DOPO LA COMPRAVENDITA DI UNA CASA
Effettuare il pagamento e consegnare le chiavi dell’immobile: sono sicuramente questi i due principali obblighi, rispettivamente,
di acquirente e venditore alla fine di una compravendita.
Ci sono, però, anche altre operazioni da effettuare per le due parti: ecco quali sono.
Gli obblighi dell’acquirente dopo la compravendita di una casa
È obbligo principale dell’acquirente, come accennato sopra,
saldare l’importo di acquisto dell’immobile nel momento in cui viene stipulato l’atto notarile:
essendo vietata per legge la circolazione di denaro contante, l’acquirente ha l’obbligo di pagare a mezzo di assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.
L’obbligo di saldo immediato persiste, a meno che non vengano presi accordi diversi tra le parti: in alcuni casi, per esempio,
l’acquirente potrebbe ritardare il proprio trasferimento all’interno dell’abitazione e, di conseguenza,
autorizzare il venditore a restare nell’appartamento più a lungo; in questo caso può succedere che anche il pagamento dell’importo di acquisto
venga rimandato oppure saldato solo in parte.
In altre situazioni, invece, può succedere che il pagamento avvenga integralmente ma senza consegna,
specificando il termine ultimo al venditore per il rilascio dell’immobile.
Gli obblighi del venditore
Una volta effettuato il pagamento dall’acquirente, è obbligo principale del venditore consegnare l’immobile libero da persone o cose
(a meno di particolari accordi, per esempio inerenti a case arredate di cui viene venduto anche il mobilio) nel momento della stipula del contratto notarile di compravendita.
Altro obbligo del venditore è consegnare all’acquirente i titoli dell’immobile e tutta la documentazione edilizia che garantista la piena proprietà,
titolarità e disponibilità dell’immobile ma anche l’assenza di ipoteche e pignoramenti.
Il venditore garantisce inoltre la regolarità urbanistica dell’immobile e di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali.
Entro 48 ore dalla consegna, infine, il venditore deve obbligatoriamente comunicare con apposito modulo all’autorità locale di Polizia di Stato
(o, in mancanza, al sindaco) la cessione della proprietà del fabbricato, indicando le generalità del nuovo acquirente.