NOMINARE L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

QUANDO NON SI RIESCE A NOMINARE L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO:

COSA PREVEDE LA LEGGE?

Quando l’assemblea di condominio, per inerzia o per contrasti interni, non riesce a nominare un amministratore occorre procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario.

Vediamo in cosa consiste questa figura e cosa cambia dopo la riforma del condominio.

Amministratore giudiziario: quando viene nominato

Secondo l’art. 1129 c.c. “quando i condomini sono più di 8, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria

su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.

Lo stesso articolo, però, pone due questioni: la prima è la legittimazione a procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario;

la seconda è la possibilità di poter procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario quando il numero dei condomini è minore di 8. 

In questo senso è intervenuta la riforma del condominio.

Amministratore giudiziario: cosa prevede la riforma del condominio

Nella riforma del condominio si chiede la nomina dell’amministratore individuando uno dei proprietari, in modo da offrire all’amministratore uscente

la possibilità di dimettersi anche quando l’assemblea non provvede alla nomina di un nuovo amministratore.

L’art. 1129 fa riferimento a un numero preciso, 8 condomini, ma cosa fare quando si è in presenza di un numero inferiore a questo?

È bene chiarire che non esiste nessun obbligo a carico dei singoli proprietari di dover assumere la carica di amministratore di condominio

né può sempre essere ammessa una “gestione amichevole del condominio” (per esempio in condomini dove i proprietari hanno più unità immobiliari,

e dunque il carico di spese necessita di un amministratore).

La riforma del condominio prevede che in mancanza dell’amministratore “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,

accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti,

anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.

Durata dell’incarico dell’amministrazione giudiziario

Per tutte queste ragioni, ossia quando l’assemblea di condominio non riesce a nominare un amministratore,

occorre procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario.

La durata del suo incarico non è determinata nel provvedimento di nomina o da una norma di legge

(diversamente da quanto accade con la nomina dell’amministratore tramite assemblea)

e può durare fino a quando l’assemblea non provvede a nominare un nuovo amministratore.

Dopo la nomina dell’amministratore giudiziario, quindi, l’assemblea non perde il potere di nominare un amministratore ordinario,

ma può far terminare in qualsiasi momento l’incarico dell’amministratore giudiziario, procedendo alla nomina dell’amministratore ordinario.

* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.

Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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