Cosa bisogna sapere prima di comprare casa – parte 1

Prima di acquistare casa bisogna ottenere più informazioni possibili sull’immobile e sapere cosa accade nelle varie fasi della stipula del contratto,

dai documenti da procurarsi ai passaggi burocratici da compiere.

L’Agenzia delle Entrate ha redatto una guida per orientarsi quando si acquista casa.

Prima di comprare una casa, è utile che voi o il vostro notaio facciate delle verifiche sulla situazione catastale o ipotecaria, del bene che vuole acquistare o vendere.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili appositi servizi, alcuni senza registrazione altri con registrazione, attraverso i quali è possibile ottenere informazioni e notizie su un immobile.

Mediante l’ispezione ipotecaria è possibile individuare il proprietario dell’immobile e se, sullo stesso, ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.

Attraverso l’ispezione ipotecaria è possibile consultare i registri, le note e i titoli depositati presso i “Servizi di pubblicità immobiliare” dell’Agenzia delle Entrate.

In questo modo, si possono controllare le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni presenti nei registri immobiliari.

Nello specifico :

  • le trascrizioni vengono effettuate quando si trasferisce (per esempio, si vende) o si costituisce un diritto reale di godimento (per esempio, l’usufrutto) su un bene immobile;
  • l’iscrizione si fa per la costituzione di ipoteche su immobili (derivanti, per esempio, da mutui);
  • l’annotazione è fatta quando vengono modificate trascrizioni, iscrizioni o annotazioni precedenti (per esempio, le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti).

L’ispezione ipotecaria può essere richiesta presso gli uffici provinciali o online, ed è gratuito se viene richiesto per beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, se, invece, il richiedente non è titolare, neanche in parte, dell’immobile, per il servizio è a pagamento.

Il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso”,

è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.

Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, per una serie di motivazioni.

La stipula del preliminare è comunque un obbligo giuridico tra venditore e acquirente,

quindi  il venditore non può vendere lo stesso immobile ad altra persona, 

perchè in tal caso il compratore potrebbe richiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.

Per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.

In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.

Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio,

in questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.

 

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